(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Liguria n. 11 del 14 novembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Modifica all'art. 7
    1.  I  commi  4 e 5, dell'art. 7, della legge regionale 21 agosto
1991, n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni
amministrative  in  materia di bellezze naturali) sono sostituiti dal
seguente:
    "4.  I comuni che entro il 31 dicembre 2003, non risultino dotati
di  strumento  urbanistico  generale  o di piano urbanistico comunale
contenenti la disciplina paesistica non possono rilasciare o comunque
assentire in zone soggette a vincolo paesistico-ambientale interventi
urbanistico-edilizi  di  nuova  costruzione  ed  opere sul patrimonio
edilizio    esistente   eccedenti   il   restauro   e/o   risanamento
conservativo. Le suddette limitazioni all'attivita' di trasformazione
urbanistica   ed  edilizia  non  si  applicano  nei  confronti  degli
interventi volti alla realizzazione di:
      a) opere  pubbliche  previste negli strumenti di pianificazione
territoriale e/o urbanistica;
      b) opere a tutela della pubblica o privata incolumita'.".