(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 14 novembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 7 1. I commi 4 e 5, dell'art. 7, della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) sono sostituiti dal seguente: "4. I comuni che entro il 31 dicembre 2003, non risultino dotati di strumento urbanistico generale o di piano urbanistico comunale contenenti la disciplina paesistica non possono rilasciare o comunque assentire in zone soggette a vincolo paesistico-ambientale interventi urbanistico-edilizi di nuova costruzione ed opere sul patrimonio edilizio esistente eccedenti il restauro e/o risanamento conservativo. Le suddette limitazioni all'attivita' di trasformazione urbanistica ed edilizia non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di: a) opere pubbliche previste negli strumenti di pianificazione territoriale e/o urbanistica; b) opere a tutela della pubblica o privata incolumita'.".